Art. 298c CCS dal 2022

Art. 298c III. Azione di paternit (1)
Se accoglie un’azione di paternit , il giudice dispone l’autorit parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si imponga di mantenere l’autorit parentale esclusiva della madre o di trasferirla al padre.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorit parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.