Art. 298a CPP dal 2024

Art. 298a Definizione
1 Per indagine in incognito s’intende un’operazione nella quale gli agenti di polizia, nell’ambito di interventi di breve durata, tentano di fare luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identit e funzione, in particolare concludendo transazioni fittizie o fingendo di volerne concludere.
2 Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identit fittizia ai sensi dell’articolo 285a. La loro vera identit e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.
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