Art. 298 CPC dal 2023

Art. 298 Audizione dei figli
1 I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro et o altri motivi gravi vi si oppongano.
2 Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori e il curatore vengono informati su tali risultanze.
3 Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.