Art. 297 CPS dal 2024

Art. 297 Oltraggi a istituzioni internazionali (1)
Chiunque pubblicamente offende un’istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1, 16; FF 1949 613).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.