Art. 296 CPC dal 2023

Art. 296 Principio inquisitorio e non vincolativit delle conclusioni delle parti
1 Il giudice esamina d’ufficio i fatti.
2 Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all’accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili.
3 Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.