Art. 295 CPP dal 2023

Art. 295 Importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia
1 Su richiesta del pubblico ministero, la Confederazione può mettere a disposizione, per il tramite della Banca nazionale, gli importi necessari alla conclusione di una transazione fittizia o alla dimostrazione della capacit economica dell’agente infiltrato, nella quantit e secondo le modalit desiderate.
2 La richiesta, corredata di una breve descrizione dei fatti, deve essere presentata all’Ufficio federale di polizia.
3 Il pubblico ministero prende le necessarie misure volte a proteggere il denaro messo a disposizione. In caso di perdita, risponde la Confederazione o il Cantone da cui dipende il pubblico ministero.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.