Art. 294 CCS dal 2025

Art. 294 Genitori affilianti (1)
1 I genitori affilianti hanno diritto a un congruo compenso per le cure prestate, salvo deroghe convenute o risultanti con chiarezza dalle circostanze.
2 La gratuità è presunta ove trattasi di figli di stretti parenti o di figli accolti in vista d’adozione.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.