Art. 291 CPP dal 2024
Art. 291 Persona di contatto
1 Per tutta la durata dell’intervento la persona di contatto ha il potere di impartire direttamente istruzioni all’agente infiltrato. Durante l’intervento il collegamento tra il pubblico ministero e l’agente infiltrato avviene esclusivamente per il tramite della persona di contatto.
2 La persona di contatto ha in particolare i compiti seguenti:a. istruire in dettaglio e in modo continuato l’agente infiltrato sul suo intervento, sulle sue attribuzioni e sull’utilizzazione dell’identit fittizia;b. dirigere e assistere l’agente infiltrato e valutare costantemente i rischi;c. registrare per scritto i rapporti forniti oralmente dall’agente infiltrato e gestire un fascicolo completo sull’intervento;d. informare regolarmente e compiutamente il pubblico ministero in merito all’intervento.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.