Art. 29 LIFD dal 2025
Art. 29 Accantonamenti
1 Sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per:a. gli impegni sussistenti nel corso dell’esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato;b. i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori;c. gli altri rischi di perdite imminenti nel corso dell’esercizio;d. futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10 per cento del reddito aziendale imponibile, ma non oltre 1 milione di franchi.
2 Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti al reddito aziendale imponibile nella misura in cui non sono più giustificati.
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