Art. 29 OLL1 dal 2023
Art. 29 Sezione 6: Forme particolari del lavoro notturno Prolungamento della durata del lavoro notturno
(art. 17a cpv. 2 LL)
1 In caso di lavoro notturno regolare o periodico, una durata del lavoro di 10 ore, comprese in uno spazio di 12 ore, è ammessa purché:a. il lavoratore non sia esposto a rischi elevati di natura chimica, biologica o fisica;b. il lavoratore non sia sottoposto a eccessive pressioni di ordine fisico, psichico e mentale;c. il lavoro sia organizzato in modo da conservare inalterata la capacit funzionale del lavoratore e da evitare pertanto l’insorgere di situazioni di pericolo;d. l’idoneit del lavoratore sia stata accertata sulla base di una visita medica; e e. la durata effettiva del lavoro non ecceda 10 ore in uno spazio di 24 ore.
2 In caso di lavoro notturno temporaneo, una durata del lavoro di 10 ore, comprese in uno spazio di 12 ore, conformemente all’articolo 17a capoverso 2 della legge è ammesso purché:a. il lavoro sia organizzato in modo da conservare inalterata la capacit funzionale del lavoratore e da evitare pertanto l’insorgere di situazioni di pericolo;b. la durata effettiva del lavoro non ecceda 10 ore in uno spazio di 24 ore;c. il lavoratore dia il suo consenso.
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