Art. 28a OETV dal 2025

Art. 28a (1) Veicoli con dispositivi sgombraneve anteriori molto sporgenti
I veicoli su cui vengono montati temporaneamente, in caso di necessità, dispositivi sgombraneve che sporgono anteriormente di oltre 3,00 m dal centro del dispositivo guida (art. 38 cpv. 3) possono circolare senza permesso e non sono considerati veicoli eccezionali.
(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.