OR Art. 289a -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 289a OR dal 2025
Art. 289a Da parte dell’affittuario
1 Senza il consenso scritto del locatore l’affittuario non può:a. introdurre nel governo della cosa un cambiamento che possa assumere un’importanza essenziale oltre la durata dell’affitto;b. intraprendere lavori di miglioria o modificazione che oltrepassino la manutenzione ordinaria della cosa.
2 Il locatore, se ha consentito, può esigere il ripristino dello stato anteriore soltanto se pattuito per scritto.
3 Se il locatore non ha consentito per scritto a un cambiamento a’ sensi del capoverso 1 lettera a e l’affittuario non ha ripristinato lo stato anteriore entro congruo termine, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d’abitazione e commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.