Art. 288 CPC dal 2023

Art. 288 Seguito della procedura e decisione
1 Se le condizioni del divorzio su richiesta comune sono soddisfatte, il giudice pronuncia il divorzio e omologa la convenzione.
2 Se le conseguenze del divorzio permangono controverse, la procedura prosegue in contraddittorio relativamente alle stesse. (1) Il giudice può ripartire i ruoli di parte.
3 Se le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono soddisfatte, il giudice respinge la richiesta comune di divorzio e nel contempo impartisce un termine a ogni coniuge per proporre azione di divorzio. (1) Durante tale termine, la causa rimane pendente e i provvedimenti cautelari eventualmente disposti permangono validi.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 281 1861; FF 2008 1667 1683).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.