Art. 288 LEF dal 2024

Art. 288 Dolo (1)
1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l’intenzione, riconoscibile dall’altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
2 Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una persona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell’intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le societ facenti parte di un gruppo. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).(2) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).
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