Art. 287 CPC dal 2024

Art. 287 (1) Audizione delle parti
Se l’istanza è completa, il giudice convoca le parti. L’audizione è retta dalle disposizioni del CC (2) .
(1) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 281 1861; FF 2008 1667 1683).(2) RS 210
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.