Art. 287 CCS dal 2024

Art. 287 I. Prestazioni periodiche (1)
1 I contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall’autorit di protezione dei minori.
2 I contributi di mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall’autorit di protezione dei minori. (2)
3 Se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l’approvazione è di competenza del giudice.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
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