Art. 286 CPS dal 2025

Art. 286 Impedimento di atti dell’autorità (1)
Chiunque impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere.Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957 (2) sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 2009 (3) sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 2008 (4) sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010 (5) sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall’Ufficio federale dei trasporti. (6)
(1) Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183; 2007 2457).(2) RS 742.101
(3) RS 745.1
(4) [RU 2009 5597 n. II 23, 6019; 2012 5619 n. I 5; 2013 1603 art. unico cpv. 1 lett. a. RU 2016 1845 all. n. I 1 ]. Vedi ora la L del 25 set. 2015 (RS 742.41).
(5) RS 745.2
(6) Nuovo testo giusta l’art. 11 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3961; FF 2010 793, 817).
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