Art. 284 CPC dal 2023

Art. 284 Modifica delle conseguenze del divorzio stabilite con decisione passata in giudicato
1 Le condizioni e la competenza per materia per una modifica della decisione sono rette dagli articoli 124e capoverso 2, 129 e 134 CC (1) . (2)
2 Le modifiche incontestate possono essere oggetto di un semplice accordo scritto fra le parti; sono fatte salve le disposizioni del CC inerenti agli interessi dei figli (art. 134 cpv. 3 CC).
3 Al contenzioso si applicano per analogia le disposizioni sull’azione di divorzio.
(1) RS 210(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
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