Art. 283 CPC dal 2025

Art. 283 Unità della decisione
1 Nella decisione di divorzio il giudice pronuncia anche sulle conseguenze del divorzio.
2 Per motivi gravi, la liquidazione del regime dei beni può essere rinviata a un apposito procedimento.
3 Il conguaglio delle pretese di previdenza professionale può essere complessivamente rinviato a un apposito procedimento, se all’estero sussistono pretese di previdenza ed è possibile ottenere una decisione sul loro conguaglio nello Stato interessato. Il giudice può sospendere l’apposito procedimento fino alla decisione straniera; può già stabilire il modo di ripartizione. (1)
(1) Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.