Art. 281 CPC dal 2023

Art. 281 Mancata intesa sul conguaglio della previdenza professionale (1)
1 Se i coniugi non giungono a un’intesa, ma gli averi e le rendite determinanti sono certi, il giudice decide sul modo di ripartizione attenendosi alle disposizioni del CC (2) e della legge del 17 dicembre 1993 (3) sul libero passaggio (LFLP) (art. 122124e CC in combinato disposto con gli art. 2222f LFLP), stabilisce l’importo che dovr essere versato e chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l’attuabilit di quanto convenuto. (1)
2 Si applica per analogia l’articolo 280 capoverso 2.
3 Negli altri casi in cui i coniugi non giungono a un’intesa, appena la decisione sul modo di ripartizione è passata in giudicato il giudice rimette d’ufficio la causa al giudice competente secondo la LFLP, comunicandogli in particolare: (1)
(2) RS 210
(3) RS 831.42
(4) (5)
(5) (6)
(6) (7)
(7) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
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