Art. 28 ONC dal 2024

Art. 28 Capo terzo: Misure di sicurezza Segnalazioni
(art. 39 LCStr)
1 Il conducente deve segnalare qualsiasi cambiamento di direzione, compresa la svolta a destra. Anche il ciclista, che per sorpassarne un altro si scansa, deve segnalarlo.
2 Il segnale deve cessare subito dopo il cambiamento di direzione. I ciclisti possono cessare il segnale gi durante il cambiamento di direzione (1) .
3 Se un veicolo è sprovvisto di indicatori di direzione o se essi non sono efficaci, il conducente o un passeggero indica col braccio la direzione che sar presa. Se ciò non è possibile, la manovra di svolta deve essere eseguita con speciale prudenza.
4 Se il carico dei carri con motore, dei carri di lavoro, dei veicoli a motore agricoli e forestali o dei loro rimorchi copre la visuale, il conducente deve adoperare una paletta indicatrice di direzione (allegato 4 OETV (2) ), salvo se il veicolo è provvisto di un apparecchio speciale col quale il conducente può simultaneamente vedere a tergo e segnalare gli spostamenti sulla sinistra, oppure se gli indicatori di direzione lampeggianti sono applicati dietro il convoglio e quelli del veicolo trattore sono visibili. (3) L’uso dell’apparecchio sopraindicato e della paletta non deve mettere in pericolo gli altri utenti della strada. (4)
(1) Per. introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).(2) RS 741.41
(3) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
(4) Nuovo testo giusta l’art. 36 n. 1 del DCF del 27 ago. 1969 concernente le disposizioni amministrative per l’esecuzione della LF sulla circolazione stradale, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 811).
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