Art. 28 LIVA dal 2025

Art. 28 Deduzione dell’imposta precedente Principio
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2 Il contribuente può dedurre a titolo di imposta precedente il 2,6 per cento dell’importo fatturatogli se ha acquistato, nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, prodotti agricoli, silvicoli, orticoli, bestiame o latte presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non assoggettati all’imposta. (1)
3 Il contribuente può dedurre l’imposta precedente secondo il capoverso 1 se comprova di averla versata. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2022 sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per il finanziamento supplementare dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 863).(2) Originario cpv. 4. Cpv. 3 abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
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