Art. 28 OLL1 dal 2023
Art. 28 (1) Indispensabilit del lavoro notturno e domenicale
(art. 17, 19 e 24 LL)
1 Vi è indispensabilit tecnica di ricorrere al lavoro notturno o domenicale ai sensi degli articoli 17 capoverso 2, 19 capoverso 2 e 24 capoverso 2 della legge in particolare quando un processo lavorativo o un lavoro non può essere interrotto, differito o organizzato in altro modo senza che:a. si verifichino svantaggi notevoli e inaccettabili per la produzione e per il risultato del lavoro o per le installazioni dell’azienda;b. ne derivino rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per il vicinato dell’azienda;c. si interrompa la catena di approvvigionamento, il flusso di merci tra o all’interno delle aziende o non sia garantito l’approvvigionamento della popolazione in beni di cui necessita quotidianamente.
2 Vi è indispensabilit economica di ricorrere al lavoro notturno o domenicale ai sensi degli articoli 17 capoverso 2, 19 capoverso 2 e 24 capoverso 2 della legge quando:a. il processo lavorativo comporta inevitabilmente costi d’investimento elevati che non possono essere ammortizzati senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale; o b. l’interruzione e la ripresa di un processo lavorativo comportano costi supplementari elevati che, senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale, rischiano o rischierebbero di compromettere fortemente la competitivit dell’azienda rispetto ai suoi concorrenti.
3 Sono equiparati all’indispensabilit economica i bisogni particolari dei consumatori:a. che devono essere soddisfatti per realizzare un interesse pubblico tenuto conto del carattere indispensabile di beni o servizi per i consumatori interessati; e b. ai quali non è possibile rispondere senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale.
4 Per i processi lavorativi contemplati nell’allegato e per i processi che vi sono connessi in maniera indissociabile, in particolare i lavori preparatori, i controlli di qualit e i lavori di logistica, il lavoro notturno o domenicale è ritenuto indispensabile.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 ([RU 2022 100]).
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