LAgr Art. 27b -

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 27b LAgr dal 2025

Art. 27b Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 27b Mezzi di produzione e beni d’investimento agricoli brevettati

1 Un mezzo di produzione o un bene d’investimento agricolo messo in commercio in Svizzera o all’estero dal titolare del brevetto o con il suo consenso può anche essere importato, rialienato e usato a titolo commerciale.

2 Sono considerati agricoli i beni d’investimento quali trattori, macchinari, attrezzi e installazioni, nonché i loro componenti, destinati a un impiego preminente nell’agricoltura.


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