Art. 278 CPP dal 2024

Art. 278 Reperti casuali
1 Se nell’ambito della sorveglianza sono scoperti reati diversi da quelli indicati nell’ordine di sorveglianza, le informazioni ottenute possono essere utilizzate contro l’imputato nella misura in cui una sorveglianza avrebbe potuto essere disposta anche per il perseguimento di tali reati.
2 Le informazioni concernenti reati commessi da una persona estranea ai reati menzionati nell’ordine di sorveglianza possono essere utilizzate se le condizioni per la sorveglianza di tale persona sono soddisfatte.
3 Nei casi di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 il pubblico ministero dispone senza indugio la sorveglianza e avvia la procedura di approvazione. (3)
4 Le registrazioni che non possono essere utilizzate come reperti casuali devono essere conservate separatamente dagli atti procedurali e devono essere distrutte dopo la chiusura del procedimento.
5 Per la ricerca di una persona possono essere utilizzate tutte le informazioni ottenute mediante la sorveglianza.
(1) RS 780.1(2) Introdotto dall’all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorit penali, (RU 2010 3267; FF 2008 7093). Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283).
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorit penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
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