Art. 273 CPC dal 2025

Art. 273 Procedura
1 Il giudice convoca le parti a un’udienza. Può rinunciarvi soltanto se i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti.
2 Le parti devono comparire personalmente, eccetto che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi.
3 Il giudice cerca di indurre le parti a un’intesa.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.