OR Art. 272d -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 272d OR dal 2024

Art. 272d Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 272d Disdetta durante la protrazione

Se la decisione di protrazione o le parti non dispongono altrimenti, il conduttore può dare la disdetta:

  • a. con preavviso di un mese per la fine di un mese, se la protrazione non è superiore a un anno;
  • b. con preavviso di tre mesi per una scadenza legale, se la protrazione è superiore a un anno.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Art. 272d Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    ZHHE180332AusweisungBeklagten; Frist; Kündigung; Ausweisung; Gericht; Organisation; Organisationsmangel; Sachverhalt; Parteien; Zahlung; Urteil; Gesuch; Vermieter; Bundesgericht; Handelsgericht; Mieter; Parkplätze; Mietobjekt; Strasse; Vollstreckung; Kantons; Einzelgericht; Rechtsanwalt; Rechtsbegehren; Gesuchsgegnerin; Autoabstellplätze; Parkfeldplan