Art. 27 ONC dal 2025

Art. 27 Scuola guida (1)
1 I veicoli a motore guidati da un allievo conducente devono essere muniti di una targa recante una «L» bianca su fondo blu. La targa deve essere fissata in modo tale da essere facilmente riconoscibile da dietro. Deve essere tolta quando il veicolo non è più guidato da un allievo conducente. (1)
2 Sugli autoveicoli adoperati per corse di scuola guida e per corse d’esame, l’accompagnatore deve prendere posto accanto al conducente, salvo sui terreni di esercitazione chiusi come pure per eseguire la retromarcia e parcheggiare. L’accompagnatore deve potersi facilmente servire almeno del freno a mano, tranne in caso di corse di scuola guida effettuate con autoveicoli della categoria C, a condizione che il conducente sia pronto all’esame di guida. (1)
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4 Gli allievi conducenti possono circolare sulle strade a forte traffico solo se hanno una formazione sufficiente e sulle autostrade e semiautostrade soltanto quando sono pronti all’esame di guida.
5 Sulle strade a forte traffico sono vietate esercitazioni di partenza in salita, d’inversione di marcia, di marcia indietro e analoghe; nei quartieri abitati, esse devono essere evitate il più possibile.
6 Durante le corse di scuola guida e di esame la retromarcia è consentita su lunghi tratti anche quando è possibile proseguire o invertire il senso di marcia. (5)
(1) (2)(2) (3)
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta la cifra III dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).
(5) Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.