Art. 27 REDD dal 2022

Art. 27 Comitati
1. Comitati di tre giudici appartenenti alla medesima Sezione sono costituiti, in applicazione dell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione. Previa consultazione dei presidenti delle Sezioni, il presidente della Corte decide sul numero di Comitati da istituire.2. I Comitati sono costituiti per un periodo di dodici mesi, per rotazione fra i membri di ciascuna Sezione ad esclusione del presidente.3. I membri della Sezione, compreso il presidente della Sezione, che non sono membri di un Comitato possono, se del caso, essere chiamati a parteciparvi. Possono anche sostituire i membri impediti a parteciparvi.4. Ciascun Comitato è presieduto dal membro che ha la precedenza in seno alla Sezione.
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