REDD Art. 27 - Comitati

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 27 REDD dal 2022

Art. 27 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 27 Comitati

1. Comitati di tre giudici appartenenti alla medesima Sezione sono costituiti, in applicazione dell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione. Previa consultazione dei presidenti delle Sezioni, il presidente della Corte decide sul numero di Comitati da istituire.2. I Comitati sono costituiti per un periodo di dodici mesi, per rotazione fra i membri di ciascuna Sezione ad esclusione del presidente.3. I membri della Sezione, compreso il presidente della Sezione, che non sono membri di un Comitato possono, se del caso, essere chiamati a parteciparvi. Possono anche sostituire i membri impediti a parteciparvi.4. Ciascun Comitato è presieduto dal membro che ha la precedenza in seno alla Sezione.


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