Art. 27 LAINF dal 2024

Art. 27 Ammontare
L’assegno è fissato secondo il grado della grande invalidit . Il suo ammontare mensile è pari almeno al doppio e al massimo al sestuplo dell’importo massimo del guadagno giornaliero assicurato. Alla revisione dell’assegno (art. 17 LPGA (1) ) si applica per analogia l’articolo 22. (2)
(1) RS 830.1(2) Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.