Art. 27 LIFD dal 2024
Art. 27 Attivit lucrativa indipendente In generale
1 In caso di attivit lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate.
2 Sono tali segnatamente:a. gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 28 e 29;b. le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate;c. i versamenti a istituzioni previdenziali in favore del personale, a condizione che sia esclusa qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo.d. (1) gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni i sensi dell’articolo 18 capoverso 2;e. (2) le spese di formazione e formazione continua professionali del personale, comprese le spese di riqualificazione;f. (3) le sanzioni finalizzate al prelievo dell’utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.
3 Non sono deducibili segnatamente:a. i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;b. le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;c. le multe e le pene pecuniarie;d. le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale. (4)
4 Se pronunciate da autorit penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettere c e d sono deducibili se:a. sono contrarie all’ordine pubblico svizzero; ob. il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge. (5)
(1) Introdotto dal n. I 5 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 1999 2374]; FF 1999 3).
(2) Abrogata dal n. I 1 della LF del 27 set. 2013 sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali, con effetto dal 1° gen. 2016 ([RU 2014 1105]; [FF 2011 2365]).
(3) Introdotta dal n. I 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2020 5121]; [FF 2016 7575]).
(4) Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1999 sulla deducibilit fiscale delle retribuzioni corruttive, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 2147]; [FF 1997 II 852], [IV 1072]). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2020 5121]; [FF 2016 7575]).
(5) Introdotto dal n. I 1 della LF del 19 giu. 2020 sul trattamento fiscale delle sanzioni pecuniarie, in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2020 5121]; [FF 2016 7575]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.