Art. 27 LCit dal 2023

Art. 27 Reintegrazione in seguito a perenzione, svincolo o perdita della cittadinanza
1 Chiunque ha perduto la cittadinanza svizzera può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.
2 Il richiedente che risiede in Svizzera da tre anni può presentare la domanda di reintegrazione anche dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 1.
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