Art. 26a LStrl dal 2025
Art. 26a (1) Ammissione di consulenti e insegnanti
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa come consulente o insegnante religioso oppure come insegnante di lingua e cultura del Paese d’origine se, oltre ad adempiere le condizioni di cui agli articoli 18–24:a. ha dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera ed è in grado di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offre consulenza; eb. è in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro.
2 Per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono derogare alla condizione di cui al capoverso 1 lettera b.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 ([RU 2017 6521], [2018 3171]; [FF 2013 2045], [2016 2471]).
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