LStrl Art. 26a - Ammissione di consulenti e insegnanti

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 26a LStrl dal 2025

Art. 26a Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 26a (1) Ammissione di consulenti e insegnanti

1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa come consulente o insegnante religioso oppure come insegnante di lingua e cultura del Paese d’origine se, oltre ad adempiere le condizioni di cui agli articoli 18–24:

  • a. ha dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera ed è in grado di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offre consulenza; e
  • b. è in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro.
  • 2 Per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono derogare alla condizione di cui al capoverso 1 lettera b.

    (1) Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Verwaltungsgericht

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    SOVWBES.2019.410BeschäftigungsgesuchPriester; Schweiz; Arbeit; Erwerb; Erwerbstätigkeit; Aufenthalt; Gemeinde; Gesuch; Sikh-Priester; Ausländer; Migration; Tempel; Migrationsamt; Verwaltungsgericht; Beschäftigung; Solothurn; Zulassung; Künstler; Musik; Beschwerde; Entgelt; Kanton; Sonntag
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