CCS Art. 269c -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 269c CCS dal 2024

Art. 269c Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 269c F. Collocamento in vista d’adozione (1)

1 La Confederazione esercita la vigilanza sul collocamento degli adottandi.

2 Chi si occupa di questi collocamenti a titolo professionale o in relazione alla sua professione deve avere un’autorizzazione; è fatto salvo il collocamento da parte dell’autorit di protezione dei minori. (2)

3 Il Consiglio federale emana le norme esecutive e disciplina il concorso dell’autorit cantonale competente in materia di collocamento in vista d’adozione, nell’accertamento delle condizioni per l’autorizzazione e nella vigilanza.

4(3)

(1) Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972 (FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3988; FF 1999 4799).
(2) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
(3) Abrogato dall’all. n. 15 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.