OR Art. 269a -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 269a OR dal 2024
Art. 269a Eccezioni
Di regola non sono abusive segnatamente le pigioni che:a. sono nei limiti di quelle in uso nella localit o nel quartiere;b. sono giustificate dal rincaro dei costi o da prestazioni suppletive del locatore;c. ove trattasi di costruzioni recenti, sono nei limiti del reddito lordo compensante i costi;d. servono esclusivamente a compensare una riduzione della pigione accordata precedentemente nell’ambito di una ridistribuzione dei costi usuali di finanziamento e sono fissate in un piano di pagamento previamente comunicato al conduttore;e. garantiscono unicamente il potere d’acquisto del capitale, sopportante i rischi;f. non eccedono i canoni raccomandati nei contratti-quadro di locazione di associazioni di locatori e inquilini o di organizzazioni che tutelano analoghi interessi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.