Art. 269 CCS dal 2022

Art. 269 I. Motivi
1 L’adozione può essere contestata giudizialmente da chi, senza motivo legale, non fu richiesto del consenso, purché il bene del figlio non risulti seriamente compromesso.
2 L’azione non è data ai genitori, qualora possano ricorrere al Tribunale federale contro la decisione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.