CCS Art. 268e -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 268e CCS dal 2022

Art. 268e Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 268e Dquinquies. Relazioni personali con i genitori biologici (1)

1 I genitori adottivi e i genitori biologici possono convenire che ai secondi sia concesso il diritto di intrattenere adeguate relazioni personali con l’adottato minorenne. Tale convenzione e le sue eventuali modifiche sono sottoposte per approvazione all’autorit di protezione dei minori del domicilio dell’adottato. Prima di decidere, l’autorit di protezione dei minori o un terzo incaricato sente personalmente e appropriatamente l’adottato, eccetto che la sua et o altri motivi gravi vi si oppongano. Se l’adottato è capace di discernimento è necessario il suo consenso alla convenzione.

2 Se il bene dell’adottato è minacciato o vi è disaccordo circa l’attuazione della convenzione, decide l’autorit di protezione dei minori.

3 L’adottato può rifiutare in ogni tempo il contatto con i genitori biologici. Contro la sua volont i genitori adottivi non possono neppure fornire informazioni ai genitori biologici.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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