Art. 268d CCS dal 2024

Art. 268d Dquater. Servizio cantonale preposto all’informazione e servizi di ricerca (1)
1 Le informazioni circa i genitori biologici e i loro discendenti diretti o l’adottato sono fornite dall’autorit cantonale cui compete la procedura d’adozione.
2 L’autorit cantonale informa in merito alla domanda d’informazione le persone oggetto di tale domanda e, se necessario, richiede il loro consenso a essere contattate dal richiedente. Può affidare tali compiti a un servizio specializzato nella ricerca di persone.
3 Se le persone oggetto della domanda d’informazione rifiutano di stabilire un contatto personale, l’autorit cantonale o il servizio incaricato delle ricerche ne informa i richiedenti e li rende attenti sui diritti della personalit delle persone oggetto della domanda d’informazione.
4 I Cantoni designano un ufficio incaricato di consigliare i genitori biologici, i loro discendenti diretti o l’adottato che ne facciano richiesta.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.