Art. 268b CCS dal 2025

Art. 268b Segreto dell’adozione (1)
1 L’adottato e i genitori adottivi hanno diritto al rispetto del segreto dell’adozione.
2 Le informazioni atte a identificare il minorenne adottato o i suoi genitori adottivi possono essere rese note ai genitori biologici soltanto se l’adottato è capace di discernimento e se i genitori adottivi e l’adottato vi hanno acconsentito.
3 Le informazioni atte a identificare l’adottato maggiorenne possono essere rese note ai genitori biologici e ai loro discendenti diretti soltanto se l’adottato vi ha acconsentito.
(1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.