CCS Art. 268aquater -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 268aquater CCS dal 2025

Art. 268aquater Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 268a Istruttoria (1)

1 L’adozione può essere pronunciata solo dopo istruttoria sulle circostanze essenziali, eventualmente con la collaborazione di periti.

2 Occorre specialmente indagare sulla personalità e la salute degli aspiranti all’adozione e dell’adottando, la compatibilità dei soggetti, l’idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari degli aspiranti all’adozione, come pure sul decorso dei rapporti d’assistenza. (2)

3 ... (3)

(1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).
(3) Abrogato dalla cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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