Art. 267 CPS dal 2024

Art. 267 Tradimento nelle relazioni diplomatiche
1. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile a uno Stato estero o ad agenti di esso un segreto che doveva essere conservato nell’interesse della Confederazione, (1) chiunque intenzionalmente espone a pericolo gli interessi della Confederazione o di un Cantone falsificando, distruggendo, facendo scomparire o sottraendo documenti o mezzi di prova concernenti rapporti di diritto tra la Confederazione od un Cantone ed uno Stato estero,chiunque, come rappresentante della Confederazione, intenzionalmente intavola con un Governo estero negoziati a danno della Confederazione,è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.2. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile al pubblico un segreto che doveva essere conservato nell’interesse della Confederazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. (2) 3. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449).(2) Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1, 852; FF 1996 IV 449).
(3) Originario n. 2.
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