Art. 265 CPP dal 2024

Art. 265 Obbligo di consegna
1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli.
2
3 L’autorit penale può ingiungere all’obbligato di procedere alla consegna e impartirgli un termine a tal fine, avvertendolo che in caso di inadempienza sar punibile in base all’articolo 292 CP (1) o con la multa disciplinare.
4 Provvedimenti coercitivi sono ammissibili soltanto se l’obbligo di consegna è disatteso o se vi è motivo di ritenere che l’ingiunzione di consegna ne vanificherebbe lo scopo.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.