Art. 264a CPS dal 2024
Art. 264a i. Persecuzione e apartheid j. Altri atti inumani
1 Chiunque, nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:a. uccide intenzionalmente una persona;b. uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell’intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita dirette a provocarne la distruzione;c. si arroga un diritto di propriet su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;d. priva una persona della libert contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;e. nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:1. priva la persona della libert su mandato o con l’approvazione di uno Stato o di un’organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o2. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un’organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale;f. infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;g. stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volont , la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gravit analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;h. deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;i. lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter o ai fini dell’oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale;j. commette un altro atto di gravit paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica,è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capoverso 1 lettere c–j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
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