Art. 260 CPS dal 2024

Art. 260 Sommossa
1 Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Il compartecipe va esente da pena se, accettando l’intimazione fattagli dall’autorit , desiste dall’azione senza aver commesso violenze né istigato a commetterne.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.