Art. 26 LFus dal 2023

Art. 26 Responsabilit personale dei soci
1 I soci della societ trasferente che, prima della fusione, rispondevano dei suoi debiti continuano a rispondere dei debiti contratti prima della pubblicazione della decisione di fusione o la cui causa è anteriore a tale data.
2 I diritti derivanti dalla responsabilit personale dei soci per i debiti della societ trasferente si prescrivono al più tardi dopo tre anni a contare dalla data in cui la fusione acquisisce validit giuridica. Se il credito diventa esigibile soltanto dopo la pubblicazione della decisione di fusione, la prescrizione comincia a decorrere con l’esigibilit . La limitazione della responsabilit personale non si applica ai soci che assumono una responsabilit personale per i debiti della societ assuntrice.
3 Per i prestiti obbligazionari e le altre obbligazioni oggetto di pubblica emissione, la responsabilit sussiste finché siano stati rimborsati, salvo che il prospetto preveda altrimenti. Sono fatte salve le disposizioni sulla comunione degli obbligazionisti per i prestiti obbligazionari di cui agli articoli 1157 e seguenti del Codice delle obbligazioni (1) .
(1) RS 220Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.