LPP Art. 26 - Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 26 LPP dal 2025

Art. 26 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 26 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni

1 Per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959 (1) sull’assicurazione per l’invalidità (art. 29 LAI). (2)

2 L’istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo.

3 Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell’avente diritto o, fatto salvo l’articolo 26a, con la cessazione dell’invalidità. (3) Per gli assicurati che sottostanno all’assicurazione obbligatoria giusta l’articolo 2 capoverso 3 o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell’articolo 47 capoverso 2, la rendita d’invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 1). (4)

4 Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l’assicurato non era affiliato all’istituto di previdenza tenuto a versargliele, l’ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l’istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l’istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso. (5)

(1) RS 831.20. Ora: art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 13 LAI.
(2) Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 9 ott. 1986 (2a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 447; FF 1985 I 17).
(3) Nuovo testo giusta dall’all. n. 6 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199). Vedi anche la disp. fin. della mod. del 18 mar. 2011 alla fine del presente testo.
(5) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Geiser, Schneider, Gächter, Hürzeler Hand zum BVG und FZG2010