OLL1 Art. 26 - Situazioni eccezionali

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 26 OLL1 dal 2023

Art. 26 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 26 Situazioni eccezionali

(art. 12 cpv. 2 e 26 cpv. 1 LL)

1 Il lavoro straordinario può essere svolto anche di notte o la domenica ed eccedere la durata autorizzata del lavoro giornaliero quando si tratta di attivit temporanee effettuate in casi di necessit indipendenti dalla volont delle persone coinvolte e alle cui conseguenze non è possibile far fronte con altre soluzioni accettabili, in particolare se:

  • a. i risultati del lavoro sono minacciati e vi è il rischio di un danno sproporzionato;
  • b. sono necessari servizi di picchetto per prevenire o eliminare danni;
  • c. a causa di guasti gravi o danni subìti occorre riparare macchine da lavoro, attrezzi, dispositivi di trasporto e veicoli indispensabili per il funzionamento dell’azienda;
  • d. occorre prevenire o eliminare disfunzioni d’esercizio provocate direttamente da un caso di forza maggiore;
  • e. occorre prevenire o eliminare perturbazioni concernenti l’approvvigionamento con energia e acqua, nonché la circolazione con trasporti pubblici e privati;
  • f. occorre prevenire le avarie di beni, in particolare di materie prime o di derrate alimentari, che non possono essere altrimenti impedite, senza che tuttavia si persegua lo scopo di aumentare la produzione;
  • g. si devono svolgere attivit indifferibili a tutela della vita e della salute delle persone e degli animali e per la prevenzione di danni all’ambiente.
  • 2 Il lavoro straordinario svolto oltre la durata legale del lavoro giornaliero deve essere compensato entro sei settimane mediante congedo della stessa durata. È fatto salvo l’articolo 20 capoverso 3 della legge.


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