Art. 25a LTF dal 2025

Art. 25a (1) Infrastruttura
1 Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l’approntamento, la gestione e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale federale.
2 Il Tribunale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica.
3 Il Tribunale federale e il Consiglio federale disciplinano in una convenzione i dettagli della collaborazione tra il Tribunale federale e il Dipartimento federale delle finanze. In singoli punti possono pattuire una ripartizione delle competenze diversa da quanto stabilito nei capoversi precedenti.
(1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.