OR Art. 259f -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 259f OR dal 2024

Art. 259f Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 259f Assunzione della lite

Se un terzo fa valere sulla cosa un diritto incompatibile con quello del conduttore, il locatore è tenuto, dietro avviso del conduttore, ad assumere la lite.


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Anwendung im Verwaltungsgericht

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
BSZB.2020.21 (AG.2020.523)Mietausweisung (BGer 4A_571/2020 vom 23. März 2021)Miete; Mietzins; Mieter; Mietzinse; Vermieter; Zahlung; Mieterin; Hinterlegung; Zivilgericht; Recht; Zahlungsverzug; Berufung; Vermieterin; Zahlungsverzugs; Zahlungsverzugskündigung; Schlichtungsstelle; Gericht; Appellationsgericht; Entscheid; Zivilgerichts; Mietzinses; Frist; Bundesgericht; Fälligkeit; Ausweisung; Lagerraum
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