OR Art. 258 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 258 OR dal 2025
Art. 258 Inadempimento o non perfetto adempimento del contratto in occasione della consegna della cosa
1 Se il locatore non consegna la cosa nel momento pattuito o la consegna con difetti che ne escludono o ne diminuiscono notevolmente l’idoneità all’uso cui è destinata, il conduttore può avvalersi degli articoli 107–109 relativi all’inadempimento del contratto.
2 Il conduttore che, nonostante tali difetti, accetta la cosa e persiste nel chiedere il perfetto adempimento del contratto può far valere soltanto i diritti che gli competerebbero in caso di difetti della cosa sopravvenuti durante la locazione (art. 259a–259i).
3 Il conduttore può far valere i diritti previsti negli articoli 259a–259i anche se al momento della consegna la cosa presenti difetti che:
a. ne diminuiscono l’idoneità all’uso cui è destinata, pur non escludendola né pregiudicandola notevolmente;b. durante la locazione, sarebbero a carico del conduttore (art. 259).
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